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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI GAETA PER LA CAUSA CIVILE INTRAPRESA DA TMO CONTRO LA CPS-GTV AUDIOVISIVI DI POMEZIA PER IL POSSESSO DELLA FREQUENZA 42

 


Ordinanza depositata dal giudice monocratico Beniamino Russo il 30 luglio 2008.

 

Il Giudice Monocratico Dott. Beniamino RUSSO;

- esaminati gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede;

- rilevato che con il ricorso depositato il 9 aprile 2008 l'Associazione senza scopo di lucro denominata TELEMONTEORLANDO ha lamentato di essere stata spogliata del possesso della frequenza UHF 42, da lei esercitata ininterrottamente fin dal dicembre del 2001, ad opera della C.P.S. (Centro Produzione Servizi) s.r.l. la quale, attraverso l'emittente EUROPA TV, aveva iniziato a trasmettere sullo stesso canale da un traliccio esistente in Gaeta alla località Monte Orlando, arrecando disturbo ed interferenze e, di fatto, oscurando le trasmissioni di essa ricorrente;

- rilevato che la C.P.S. s.r.l., nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che non aveva l'esercizio del canale 42 UHF, che non aveva attivato tale canale per Europa TV e che l'attività sociale consisteva soltanto nella manutenzione degli apparecchi di varie emittenti;

- rilevato che, a seguito di informative richieste al Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Lazio, è emerso che la titolarità dell'impianto operante sul canale 42 UHF fa capo alla G.T.V. Audiovisivi s.r.l. con sede in Pomezia;

- considerato che a seguito dell'integrazione del contraddittorio, tale ultima società si è costituita in giudizio ed ha eccepito la carenza di interesse da parte della ricorrente a coltivare la proposta azione possessoria, avendo la stessa volontariamente dismesso il canale 42 UHF a partire dal giugno 2008;

- rilevato che la G.T.V. Audiovisivi s.r.l. ha eccepito, altresì:

1. il difetto di legittimazione attiva da parte di TELEMONTEORLANDO atteso che la stessa, come era emerso dalle informative ministeriali, aveva perduto le caratteristiche di una TV di strada ed era stato avviato nei suoi confronti il procedimento di disattivazione;

2. l'inesistenza, in ogni caso, di un titolo idoneo a contrastare la legittima pretesa di essa resistente ad operare sul canale 42 UHF in virtù di apposito titolo autorizzativo;

3. l'inesistenza di una situazione possessoria tutelabile, attesa l'illegittimità dell'esercizio di attività radiotelevisiva da parte della ricorrente;

4. la carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, avendo la ricorrente richiesto l'emissione di un provvedimento destinato a modificare un formale atto amministrativo rappresentato dal decreto concessorio e dal successivo nulla osta provvisorio rilasciato ad essa G.T.V. Audiovisivi s.r.l.;

- ritenuto, alla luce degli elementi raccolti nel corso della fase sommaria del procedimento, che è rimasto acclarato che l'Associazione TELEMONTEORLANDO è titolare di una situazione possessoria tutelabile con l'azione di reintegrazione di cui all'articolo 1168 C.C.;

- rilevato, invero, che dalla nota ministeriale del 22.4.2008 in atto è emerso che, alla data del 17.3.2008, il canale 42 UHF, con postazione su Monte Orlando, risultava attivo ed era utilizzato da T.M.O. (la cui qualifica di "telestreet" era in corso di accertamento da parte degli organi ministeriali);

- rilevato che l'informatore FORCINA Cosmo ha dichiarato che le trasmissioni da parte di T.M.O. sul canale 42 UHF sono iniziate il 24.12.2001 e le stesse sono proseguite fino all'1.4.2008, allorché si è sovrapposto il segnale di Europa TV;

- ritenuto che, in ogni caso, le trasmissioni da parte di T.M.O., con diffusione parziale sul territorio di Gaeta, rappresentano una circostanza assolutamente notoria;

- ritenuto che a nulla rileva il fatto che a partire dalla metà del mese di giugno u.s. la ricorrente non diffonda più alcun segnale sulla frequenza 42 UHF, avendo la stessa chiarito che ciò è avvenuto per problemi di natura tecnica, ricollegabili alla rottura dell'impianto, per cui non vi sono elementi per ritenere che la ricorrente medesima abbia inteso dismettere il suddetto canale;

- ritenuto che la natura sommaria del procedimento possessorio non consente ulteriori accertamenti sulla effettiva qualifica attribuibile a T.M.O. e cioè se la stessa possa ancora considerarsi alla stregua di una televisione di strada (cd. telestreet), operante mediante lo sfruttamento di un cono d'ombra, o se abbia perduto tale qualifica, come sostenuto dall'Ispettorato Territoriale Lazio nelle informative trasmesse in data 30.5.2008, laddove è stato preannunciato l'inizio di una procedura di disattivazione dell'emittente;

- ritenuto, invero, che in materia possessoria deve essere tutelata la situazione di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale (nella specie il diritto, costituzionalmente garantito, ad esprimere liberamente il proprio pensiero ed a diffonderlo a terzi, anche a mezzo etere), anche in assenza di titolo concessorio, non rimanendo in alcun modo precluso l'esercizio, da parte degli organi statali a ciò deputati, del potere di verificare la legittimità di tale esercizio e di farlo cessare, in caso di accertata sua illegittimità;

- ritenuto che il possesso di titolo autorizzatorio, (peraltro di natura provvisoria), da parte della resistente G.T.V. s.r.l. in relazione al canale 42 UHF, non determina il difetto di giurisdizione dell'adita Autorità Giudiziaria Ordinaria, vertendosi, nella specie, in una controversia tra privati, alla quale rimane estranea la Pubblica Amministrazione, che non risulta convenuta in giudizio (cfr. in senso conforme, Cass. sez. un. ordinanza n. 22647 del 29.10.2007), né può ritenersi che l'accoglimento delle richieste della ricorrente comporterebbe la revoca o la modifica dell'atto amministrativo, preclusa al Giudice Ordinario, essendo ogni concessione o autorizzazione rilasciata con salvezza dei diritti e, nella specie, delle situazioni possessorie di cui i terzi siano titolari;

- ritenuto che l'attività diretta alla occupazione del canale 42 UHF, con oscuramento del segnale trasmesso dalla ricorrente, risulta senz'altro attribuibile alla G.T.V. Audiovisivi s.r.l., titolare dell'emittente televisiva EUROPA TV, come è rimasto ampiamente accertato nel corso del procedimento, sulla base dei documenti ed informative in atti ed anche attraverso l'esame della perizia tecnica giurata a firma del geom. Francesco Colagrosso di Roma;

- ritenuto che in tale comportamento è ravvisabile la sussistenza del requisito soggettivo dello spoglio, avendo la resistente operato nella consapevolezza di agire contro la volontà quanto meno presunta dell'Associazione ricorrente (cfr., in senso conforme, Cass. 15.4.1994 n. 3520 - Cass. 15.11.1986 n. 6741 le quali hanno chiarito che "in materia di azione di reintegrazione, l'"animus spoliandi" non è escluso dalla presenza di un titolo di concessione amministrativa, poiché questa non fa venir meno l'intenzione di attentare al possesso altrui; pertanto, ove il bene oggetto della concessione sia posseduto da altri, il concessionario non può farsi giustizia da sé, sottraendo al detentore il materiale possesso della cosa, venendosi così a realizzare proprio quel comportamento perseguibile con l'azione di spoglio");

- ritenuto, quanto alla domanda proposta nei confronti della C.P.S. s.r.l., che la stessa non può trovare accoglimento, non essendo quest'ultima titolare dell'emittente che attualmente trasmette sul canale 42 UHF e non essendo rimasto, allo stato, accertato la sua partecipazione, nemmeno a titolo di concorso materiale, nell'attuazione del lamentato spoglio;

 

P.Q.M.

 

visti gli articoli 1168 C.C. - 669 bis - 703 c.p.c.

 

ORDINA

 

alla G.T.V. audiovisivi s.r.l. di reintegrare immediatamente, pena l'esecuzione forzata, la ricorrente Associazione TELEMONTEORLANDO nel possesso della frequenza televisiva 42 UHF, eliminando ogni opera idonea a creare interferenze con le trasmissioni, da parte di quest'ultima, sul canale medesimo;

 

RIGETTA

 

in quanto infondata, l'analoga domanda di reintegrazione nel possesso proposta nei confronti della C.P.S. s.r.l.;

 

DICHIARA

 

integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento, ricorrendo idonei motivi, anche se in considerazione della peculiarità della vicenda.

 

 

 

 

 

COMMENTO E RINGRAZIAMENTI DELL'ASSOCIAZIONE TMO.

 

L'Associazione TeleMonteOrlando ringrazia in primis i propri legali Enrico e Giovanni DURATORRE per aver condotto in maniera superba e con grande professionalità la causa in oggetto, che con la descritta ordinanza si avvia a costituire una pietra miliare nel confuso e lacunoso panorama delle leggi che regolano l'emittenza televisiva nel nostro paese;

 

ringrazia altresì tutti i cittadini che le sono stati vicini sin dal momento in cui la GTV audiovisivi, tramite il segnale di EUROPA TV, ne ha indebitamente interrotto le trasmissioni e ringrazia in particolare tutte le persone che hanno assistito in massa alle udienze del processo;

 

ringrazia i propri Soci per aver sostenuto con atti concreti, anche nelle more del periodo di forzata inattività, l'Associazione, dimostrando spirito di attaccamento alla medesima nell'interesse esclusivo, come sempre, dei cittadini e della Città di Gaeta.

 

TeleMonteOrlando e tutti gli organi incaricati vigileranno con scrupolo a che l'ordinanza del Giudice Russo venga al più presto eseguita dalla GTV audiovisivi di Pomezia, mediante lo SPEGNIMENTO del canale EUROPA TV indebitamente acceso sulla frequenza 42 UHF dell'etere gaetano.

 

Presidenza TMO Gaeta