Il
Giudice Monocratico Dott. Beniamino RUSSO;
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esaminati gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede;
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rilevato che con il ricorso depositato il 9 aprile 2008
l'Associazione senza scopo di lucro denominata TELEMONTEORLANDO ha
lamentato di essere stata spogliata del possesso della frequenza UHF
42, da lei esercitata ininterrottamente fin dal dicembre del 2001,
ad opera della C.P.S. (Centro Produzione Servizi) s.r.l. la quale,
attraverso l'emittente EUROPA TV, aveva iniziato a trasmettere sullo
stesso canale da un traliccio esistente in Gaeta alla località Monte
Orlando, arrecando disturbo ed interferenze e, di fatto, oscurando
le trasmissioni di essa ricorrente;
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rilevato che la C.P.S. s.r.l., nel costituirsi in giudizio, ha
eccepito, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva,
sostenendo che non aveva l'esercizio del canale 42 UHF, che non
aveva attivato tale canale per Europa TV e che l'attività sociale
consisteva soltanto nella manutenzione degli apparecchi di varie
emittenti;
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rilevato che, a seguito di informative richieste al Ministero delle
Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Lazio, è emerso che la
titolarità dell'impianto operante sul canale 42 UHF fa capo alla
G.T.V. Audiovisivi s.r.l. con sede in Pomezia;
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considerato che a seguito dell'integrazione del contraddittorio,
tale ultima società si è costituita in giudizio ed ha eccepito la
carenza di interesse da parte della ricorrente a coltivare la
proposta azione possessoria, avendo la stessa volontariamente
dismesso il canale 42 UHF a partire dal giugno 2008;
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rilevato che la G.T.V. Audiovisivi s.r.l. ha eccepito, altresì:
1. il
difetto di legittimazione attiva da parte di TELEMONTEORLANDO atteso
che la stessa, come era emerso dalle informative ministeriali, aveva
perduto le caratteristiche di una TV di strada ed era stato avviato
nei suoi confronti il procedimento di disattivazione;
2.
l'inesistenza, in ogni caso, di un titolo idoneo a contrastare la
legittima pretesa di essa resistente ad operare sul canale 42 UHF in
virtù di apposito titolo autorizzativo;
3.
l'inesistenza di una situazione possessoria tutelabile, attesa
l'illegittimità dell'esercizio di attività radiotelevisiva da parte
della ricorrente;
4. la
carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, avendo
la ricorrente richiesto l'emissione di un provvedimento destinato a
modificare un formale atto amministrativo rappresentato dal decreto
concessorio e dal successivo nulla osta provvisorio rilasciato ad
essa G.T.V. Audiovisivi s.r.l.;
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ritenuto, alla luce degli elementi raccolti nel corso della fase
sommaria del procedimento, che è rimasto acclarato che
l'Associazione TELEMONTEORLANDO è titolare di una situazione
possessoria tutelabile con l'azione di reintegrazione di cui
all'articolo 1168 C.C.;
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rilevato, invero, che dalla nota ministeriale del 22.4.2008 in atto
è emerso che, alla data del 17.3.2008, il canale 42 UHF, con
postazione su Monte Orlando, risultava attivo ed era utilizzato da
T.M.O. (la cui qualifica di "telestreet" era in corso di
accertamento da parte degli organi ministeriali);
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rilevato che l'informatore FORCINA Cosmo ha dichiarato che le
trasmissioni da parte di T.M.O. sul canale 42 UHF sono iniziate il
24.12.2001 e le stesse sono proseguite fino all'1.4.2008, allorché
si è sovrapposto il segnale di Europa TV;
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ritenuto che, in ogni caso, le trasmissioni da parte di T.M.O., con
diffusione parziale sul territorio di Gaeta, rappresentano una
circostanza assolutamente notoria;
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ritenuto che a nulla rileva il fatto che a partire dalla metà del
mese di giugno u.s. la ricorrente non diffonda più alcun segnale
sulla frequenza 42 UHF, avendo la stessa chiarito che ciò è avvenuto
per problemi di natura tecnica, ricollegabili alla rottura
dell'impianto, per cui non vi sono elementi per ritenere che la
ricorrente medesima abbia inteso dismettere il suddetto canale;
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ritenuto che la natura sommaria del procedimento possessorio non
consente ulteriori accertamenti sulla effettiva qualifica
attribuibile a T.M.O. e cioè se la stessa possa ancora considerarsi
alla stregua di una televisione di strada (cd. telestreet), operante
mediante lo sfruttamento di un cono d'ombra, o se abbia perduto tale
qualifica, come sostenuto dall'Ispettorato Territoriale Lazio nelle
informative trasmesse in data 30.5.2008, laddove è stato
preannunciato l'inizio di una procedura di disattivazione
dell'emittente;
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ritenuto, invero, che in materia possessoria deve essere tutelata la
situazione di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale
(nella specie il diritto, costituzionalmente garantito, ad esprimere
liberamente il proprio pensiero ed a diffonderlo a terzi, anche a
mezzo etere), anche in assenza di titolo concessorio, non rimanendo
in alcun modo precluso l'esercizio, da parte degli organi statali a
ciò deputati, del potere di verificare la legittimità di tale
esercizio e di farlo cessare, in caso di accertata sua
illegittimità;
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ritenuto che il possesso di titolo autorizzatorio, (peraltro di
natura provvisoria), da parte della resistente G.T.V. s.r.l. in
relazione al canale 42 UHF, non determina il difetto di
giurisdizione dell'adita Autorità Giudiziaria Ordinaria, vertendosi,
nella specie, in una controversia tra privati, alla quale rimane
estranea la Pubblica Amministrazione, che non risulta convenuta in
giudizio (cfr. in senso conforme, Cass. sez. un. ordinanza n. 22647
del 29.10.2007), né può ritenersi che l'accoglimento delle richieste
della ricorrente comporterebbe la revoca o la modifica dell'atto
amministrativo, preclusa al Giudice Ordinario, essendo ogni
concessione o autorizzazione rilasciata con salvezza dei diritti e,
nella specie, delle situazioni possessorie di cui i terzi siano
titolari;
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ritenuto che l'attività diretta alla occupazione del canale 42 UHF,
con oscuramento del segnale trasmesso dalla ricorrente, risulta
senz'altro attribuibile alla G.T.V. Audiovisivi s.r.l., titolare
dell'emittente televisiva EUROPA TV, come è rimasto ampiamente
accertato nel corso del procedimento, sulla base dei documenti ed
informative in atti ed anche attraverso l'esame della perizia
tecnica giurata a firma del geom. Francesco Colagrosso di Roma;
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ritenuto che in tale comportamento è ravvisabile la sussistenza del
requisito soggettivo dello spoglio, avendo la resistente operato
nella consapevolezza di agire contro la volontà quanto meno presunta
dell'Associazione ricorrente (cfr., in senso conforme, Cass.
15.4.1994 n. 3520 - Cass. 15.11.1986 n. 6741 le quali hanno chiarito
che "in materia di azione di reintegrazione, l'"animus spoliandi"
non è escluso dalla presenza di un titolo di concessione
amministrativa, poiché questa non fa venir meno l'intenzione di
attentare al possesso altrui; pertanto, ove il bene oggetto della
concessione sia posseduto da altri, il concessionario non può farsi
giustizia da sé, sottraendo al detentore il materiale possesso della
cosa, venendosi così a realizzare proprio quel comportamento
perseguibile con l'azione di spoglio");
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ritenuto, quanto alla domanda proposta nei confronti della C.P.S.
s.r.l., che la stessa non può trovare accoglimento, non essendo
quest'ultima titolare dell'emittente che attualmente trasmette sul
canale 42 UHF e non essendo rimasto, allo stato, accertato la sua
partecipazione, nemmeno a titolo di concorso materiale,
nell'attuazione del lamentato spoglio;
P.Q.M.