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ARTICOLO I – COSTITUENTI, DENOMINAZIONE E SEDE
L’ anno 2004, il
giorno____ del mese di Settembre, alle ore________ presso il Comune di Gaeta,
Ufficio Anagrafe, sono comparsi i signori:
1)
Armenio Giampiero
2)
Ciano
Antonio
3)
Ciano
Damiano
4)
Di
Perna erasmo
5)
Forcina Cosmo
6)
Oliviero Luigi
7)
Stenta Claudio
per costituire,
ai sensi degli artt. 36 e seguenti del
Codice Civile,
l'associazione di promozione sociale denominata “T.M.O.“ Tele Monte Orlando.
L'associazione ha sede attualmente in Gaeta (LT), via Rimini 1 e
potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città
d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà
essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
ARTICOLO 2 - SCOPI
L’associazione
persegue finalità di comunicazione e di informazione sociale, umana, civile,
culturale, di ricerca storica e di ricerca sperimentale nel campo delle
tecnologie mediali.
è disciplinata
dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le
norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici
rapporti associativi o attività.
L'attività degli
associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle
attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di
particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
T.M.O.
è un'associazione che non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di
solidarietà sociale.
L’Associazione si atterrà ai seguenti principi:
-
Assenza di fine di lucro
-
Democraticità della struttura
-
Elettività e gratuità delle cariche sociali.
L'associazione
ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti per la
comunicazione, di solidarietà sociale, ed anche di attuazione di iniziative
socio-educative e culturali.
Lo spirito e la
prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della
Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul
pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. In
particolare l’associazione intende volgere la propria attività alla
riaffermazione dei diritti di libertà di pensiero e di espressione, perseguire
la libera creazione individuale affinché la comunicazione e l’informazione siano
proposti come parte fondamentale dei diritti della società civile; contribuire
alla realizzazione di una società democratica che disponga di un sistema
d’informazione libero, non condizionato dal mercato, qualitativamente ed
eticamente alto, partecipato dai cittadini ed essi aperto; fornire strumenti
culturali al cittadino che lo pongano al riparo da un uso mediatico che induce
al conformismo, all'appiattimento del tenore critico dei cittadini.
Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si
propone:
a)
Di promuovere la socialità, la cultura, l’arte, l’informazione
riguardante particolarmente, anche se non esclusivamente, il territorio.
b)
Di sviluppare forme di comunicazione volte a valorizzare il
vissuto storico, sociale ed in particolare meridionalista del territorio.
L'associazione
si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in
particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la
stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni,
società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'associazione
potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà
compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare,
per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’associazione
potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro,
esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L’Associazione è
costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice
civile e della legislazione vigente.
ARTICOLO 3 - DURATA
La durata
dell'Associazione è a tempo indeterminato.
ARTICOLO 4
- SOCI
I soci
dell’associazione si distinguono in:
- Soci Fondatori
Sono soci
Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo
- Soci Ordinari
Sono soci
ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una
attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite
dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio
stesso.
- Soci
Sostenitori o Promotori
Sono soci
sostenitori tutti coloro, siano essi persone fisiche o giuridiche, che pur non
esercitando il diritto di voto nell’assemblea, contribuiscono agli scopi
dell’associazione in modo gratuito o mediante il conferimento di denaro o di
beni in natura.
ARTICOLO 5 - AMMISSIONE DEI SOCI
Possono far
parte dell’associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed
intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere
di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche,
sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale
decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. La richiesta
scritta, dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione
dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde per:
-
Decesso
- Mancato
pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del
Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota
sociale annuale.
- Dimissioni:
ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza
immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno
in corso.
-
Espulsione:
il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli
addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso,
per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora
siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del
rapporto associativo.
Gli associati che abbiano cessato di appartenere
all'associazione, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun
diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
ARTICOLO 6 - DIRITTI DEI SOCI
Tutti i Soci hanno diritto:
1)
A partecipare a
tutte le attività sociali.
2)
All’ elettorato
attivo e passivo nonché alle cariche sociali.
Gli associati
sono tenuti a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata
dall’ Assemblea su proposta del Coniglio Direttivo. Gli associati sono inoltre
tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le
direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono
emanate dagli organi dell'associazione.
ARTICOLO 7 - RISORSE ECONOMICHE
Le risorse
economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e
per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:
a) Dalle
quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo.
b) Da
eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e
iniziative).
c) Da ogni
altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni,
che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei
fini dell'associazione.
d) Contributi
di organismi internazionali.
e) Entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle
cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.
Il patrimonio
sociale indivisibile è costituito da:
-
beni mobili ed immobili: (qualora se ne avranno in possesso)
-
donazioni, lasciti o successioni.
Anche nel corso
della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la
divisione delle risorse comuni.
I proventi delle
attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non
verranno distribuiti, durante la vita dell'organizzazione salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno
portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività
istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.
ARTICOLO 8 - ORGANI SOCIALI
Sono organi
dell'associazione:
a)
l'assemblea dei soci,
b)
il Consiglio
Direttivo;
c)
il collegio dei
revisori;
d)
il presidente.
Tutte le cariche
elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
ARTICOLO 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea
regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue
deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano
tutti gli associati.
L’assemblea può
ordinaria e straordinaria.
L'assemblea è il
massimo organo deliberante.
L’assemblea si
riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
In particolare
l'assemblea ordinaria ha, il
compito:
a)
Di ratificare
l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo.
b)
Di approvare il
bilancio consuntivo e quello preventivo.
c)
Di deliberare
sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento
dell'associazione stessa.
d)
Di nominare il
Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo.
e)
Di nominare il
Presidente e i componenti il Collegio dei revisori dei conti.
f)
Di approvare il
regolamento interno.
g)
Di deliberare su
tutti gli argomenti eventualmente proposti dal Consiglio Direttivo.
Sono di
competenza dell’
Assemblea straordinaria:
1)
Le
modifiche dell’ Atto Costitutivo e
dello Statuto dell’ Associazione.
2)
Lo scioglimento
dell’ Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
L’ Assemblea
Ordinaria si riunisce almeno due volte l’anno:
-
Entro il mese di Aprile per l’approvazione del bilancio preventivo e del
programma sociale per l’ anno successivo.
-
Entro il mese di Dicembre per l’approvazione del conto consuntivo dell’ anno
precedente e per la destinazione di eventuali avanzi di gestione o per la
copertura di eventuali disavanzi.
L’ Assemblea può
essere convocata ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente
dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione
è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò
delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o
consegnata a mano almeno sette giorni prima della data della riunione o mediante
affissione di un avviso di convocazione nella sede dell'associazione almeno
quindici giorni prima della data della riunione, a mezzo fax oppure posta
elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno,
la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda
convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora
successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
ARTICOLO 10 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA
L’
Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia l’ oggetto da trattare:
-
In prima convocazione,
quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti
all’ albo dei soci.
-
In seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con
il versamento della quota sociale.
Essi possono
farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.
Non è ammessa
più di una delega alla stessa persona.
Spetta al
presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Per
la validità delle deliberazioni, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti
dei soci presenti o rappresentati.
ARTICOLO 11 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI
DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea è
presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente
o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato
dalla stessa assemblea.
Le funzioni di
segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo
impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
I verbali
dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal
segretario stesso.
Le decisioni
prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci
sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha
diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e
sottoscritto dal presidente.
Per la
modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima
che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 12 - IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio
Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore
a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall’assemblea.
Il Consiglio
Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite
dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli
scopi sociali.
Al Consiglio
Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per
l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento
dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di
predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione
dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio
Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati
incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Il Consiglio
Direttivo nomina tra i suoi membri il
presidente, il tesoriere e il segretario.
Sarà in facoltà
del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che,
conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti
pratici e particolari della vita dell'associazione.
Detto
regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che
delibererà con le maggioranze ordinarie.
I membri del
Consiglio Direttivo durano in carica 1 anno e sono rieleggibili.
Se vengono a
mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli
nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare
seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i
nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della
loro nomina.
Se vengono a
mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare
l'assemblea per nuove elezioni.
ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE
E VALIDITA' DEL C.D.
Il
Consiglio Direttivo si convoca su invito del presidente ogni qualvolta se ne
dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due
membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del
Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima;
solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle
ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo
lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e
telegramma.
L'avviso di
convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Per la validità
della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della
maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è
presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal
vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più
anziano per partecipazione all'associazione.
Le funzioni di
segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza
o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni
sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
Delle
deliberazioni stesse sarà redatto un verbale in un apposito libro sottoscritto
dal presidente e dal segretario.
Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri
contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri
vengono tenuti dal segretario.
ARTICOLO 14 - COMPITI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo spetta:
a)
La gestione dell’ Associazione
b)
Il reperimento dei fondi per il
raggiungimento dei fini associativi
c)
Deliberare sull’ ammissione dei soci
d)
Convocare l’ assemblea
e)
Proporre all’ assemblea l’
entità delle quote associative
f)
Nominare eventuali comitati
tecnico-scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative
specifiche.
g)
Predisporre lo schema di
bilancio preventivo ed il programma dell’ attività sociale per portarli in
approvazione all’ assemblea
h)
Predisporre lo schema del
conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione
all’ assemblea
i)
Deliberare su ogni questione
di rilevante interesse per l’ Associazione.
ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE
Il presidente è
eletto dall’assemblea e dura in carica 1 anno. La prima nomina è ratificata
nell’atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente
assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché,
ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi
d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza
utile.
Il presidente ha
i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno
essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di
delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
- predisporre le linee generali del programma delle
attività annuali ed a medio termine dell’associazione.
-
Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione.
-
vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione.
-
determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia,
funzionalità e puntuale
individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati.
-
emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.
Il presidente
individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici
determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i
compensi.
Per i casi
d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del
presidente lo stesso e’ sostituito dal vicepresidente.
ARTICOLO 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei
revisori è nominato dall’assemblea e dura in carica 1 anno. Il collegio ha il
compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea,
verificare e controllollare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato
della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla
normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio
potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membro del consiglio direttivo le
raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento
dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso
ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato
dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
ARTICOLO 17
- ESERCIZIO SOCIALE
Gli esercizi
sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura
dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato
all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale.
ARTICOLO 18 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI
I libri sociali
ed i registri contabili dell’ Associazione, sono di pertinenza del Segretario e
del Tesoriere.
Sono di
pertinenza del Segretario:
-
Il Libro dei Soci.
-
Il libro dei verbali e deliberazioni di assemblea e direttivo.
Sono di
pertinenza del Tesoriere:
-
Il libro degli inventari.
-
Il libro giornale della contabilità sociale
ARTICOLO 19
In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà
essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata
dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di, volontariato
operanti in identico o analogo settore eccetto i beni mobili ricevuti in
comodato i quali, saranno restituiti ai proprietari.
ARTICOLO 20
Per quanto non
contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice
civile.
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